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Chi può accedere al Servizio
Il Servizio, istituito in ottemperanza della Legge Provinciale n. 14 dd. 12 luglio 1991, "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento", svolge la sua attività in risposta alle situazioni di bisogno e di svantaggio personale e sociale che emergono sul territorio.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della L.P. 14/1991 i destinatari di tali interventi sono:
Il comma 2 dell'art. 4 della L.P. n. 14/1991 stabilisce che lo stato di bisogno sia determinato da almeno uno dei seguenti elementi:
L'attività dell'accertamento dello stato di bisogno viene svolta dalla struttura organizzativa dell'Ente gestore, sia a livello centrale che a livello territoriale, utilizzando strumenti e metodi appropriati per ciascuna tipologia di bisogno e rispettando i tempi legati alle condizioni specifiche delle persone. Tali strumenti possono essere di vario tipo ed in particolare:
Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della L.P. 14/1991 i destinatari di tali interventi sono:
- i cittadini residenti nei Comuni della Provincia di Trento;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni della Provincia di Trento;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi che si trovano occasionalmente sul territorio della provincia di Trento, purchè siano in situazione di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Provincia, della Regione di provenienza, o dello Stato di appartenenza.
Il comma 2 dell'art. 4 della L.P. n. 14/1991 stabilisce che lo stato di bisogno sia determinato da almeno uno dei seguenti elementi:
- insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minimi vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito;
- incapacità totale o parziale di un soggetto, per effetto della quale lo stesso non sia in grado di provvedere ai propri bisogni, o il relativo nucleo familiare non possa assicurare un'adeguata assistenza;
- presenza di circostanze, anche al di fuori dei casi di cui sopra, a causa delle quali persone singole o nuclei familiari si trovino in situazioni di particolare bisogno, anche di carattere affettivo-educativo, o siano esposti al rischio di emarginazione;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimento dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.
L'attività dell'accertamento dello stato di bisogno viene svolta dalla struttura organizzativa dell'Ente gestore, sia a livello centrale che a livello territoriale, utilizzando strumenti e metodi appropriati per ciascuna tipologia di bisogno e rispettando i tempi legati alle condizioni specifiche delle persone. Tali strumenti possono essere di vario tipo ed in particolare:
- relazionali (colloqui, visite domiciliari, riunioni, incontri);
- amministrativi (certificati, autocertificazioni, raccolta ed elaborazione di documenti vari)